(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 2
                            maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1998,
n. 14, e' sostituito dal seguente:
    "1.   Ciascuna   commissione   permanente  e'  composta  da  otto
consiglieri  di  cui cinque designati dai gruppi di maggioranza e tre
dai   gruppi   di  minoranza,  tenuto  conto  della  loro  rispettiva
consistenza".
    2. Al comma 2 dell'art. 11 della regionale 16 aprile 1998, n. 14,
e' aggiunto il seguente:
    "2-bis. I componenti di un gruppo i cui rappresentanti si trovino
tutti  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  2,  fanno  parte  delle
commissioni mediante delega a consiglieri di altro gruppo".