(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 2 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, e' sostituito dal seguente: "1. Ciascuna commissione permanente e' composta da otto consiglieri di cui cinque designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di minoranza, tenuto conto della loro rispettiva consistenza". 2. Al comma 2 dell'art. 11 della regionale 16 aprile 1998, n. 14, e' aggiunto il seguente: "2-bis. I componenti di un gruppo i cui rappresentanti si trovino tutti nelle condizioni di cui al comma 2, fanno parte delle commissioni mediante delega a consiglieri di altro gruppo".